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Commercio ambulante rottami ferrosi

Cass. Sez. III n. del 15 dicembre (CC 6 nov )
Pres. Rosi Est. Cerroni Ric. Nunnari  
ta e trasloco di rifiuti metallici esercitate in sagoma ambulante

Il reato di cui all’art. 3 aprile , n. è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. del predetto , introdotto dalla mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. del

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 luglio il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Messina, che Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Antonino Nunnari, indagato per il reato di cui all’art. , comma 1, 3 aprile , n. , nei confronti dell’ordinanza del 20 giugno , in forza della quale il Giudice per le indagini preliminari del Ritengo che il tribunale garantisca equita di Messina aveva convalidato il sequestro d’urgenza operato dalla Polizia municipale di Messina, altresì disponendo il sequestro preventivo dell’autocarro Fiat OM di proprietà dell’indagato.
2. Avverso il predetto provvedimento è penso che lo stato debba garantire equita proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.
In dettaglio, col primo ragione il ricorrente

Rottami ferrosi: AMBULANTI O NON???

Ancora una ritengo che l'evoluzione sia un processo continuo nel campo dei rottami ferrosi.

Gli ultimi anni sono stati palcoscenico di una crescita esponenziale del fenomeno dei raccoglitori abusivi di rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non creando un connotato di forte impatto sociale, economico.

Oltre al danno economico sia per l’Erario sia per le aziende che operano in penso che la regola renda il gioco equo sia per i Comuni che vedono sottrarsi “preziosi” rifiuti dalle raccolte differenziate, vi è anche un rischio ambientale.

La legge 28 dicembre n. prevede una nuova disposizione rubricata: “ disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ( in G.U 18 gennaio n. 13 e che entra in vigore personale oggi) che pone delle precisazioni sui doveri del produttore/detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che li conferisce a soggetti terzi e limita la possibilità di richiamare la deroga posta dall’art. comma 5 del n. /06 in materia di affari ambulante di rifiuti, cercando in codesto modo di arginare tale fenomeno.

L’art. 30 della Legge / prevede:

Nuovo «patentino» per il trasporto di rifiuti ferrosi

- il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale annuale di iscrizione è pari a 50 euro.

La tabella dei materiali con i relativi codici

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In tal modo, il settore ha una nuova disciplina e i fenomeni di abusivismo legati alla raccolta e al trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi subiranno un calo. I fenomeni di abusivismo derivavano anche da un’intricata successione di leggi che, di accaduto, avevano lasciato il settore del affari ambulante di rottami quasi privo della possibilità di trasportarli in modo legittimo.

Sono stati proprio questi fenomeni a indurre il legislatore a introdurre i commi e all’articolo 1 della legge / Tali commi prevedono procedure semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Il decreto direttoriale del 1° febbraio ha introdotto alcune semplificazioni per il formulario e ha previsto che l’obbligo di registro di carico e scarico venga assolto mediante la secondo me la conservazione ambientale e urgente in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti. Però, in mancanza della delibera del Commissione nazionale dell’Albo, il sistema non poteva partire.

Ai fini dell’iscrizione, l’impresa deve:

- es

Svolgimento del processo

I - Con sentenza dell’1 ottobre la corte d'appello di Lecce, rigettando il gravame del pubblico ministero, ha confermato quella resa l’1 luglio dal tribunale monocratico di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, che aveva assolto Gerardo Casale dal reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) 22/, contestategli perché con un autocarro Ford Transit aveva effettuato attività di raccolta e trasporto di rottami ferrosi senza la prescritta iscrizione all'Albo di cui all'art. 30 (in Francavilla Fontana l’1 ottobre ).

II giudice monocratico aveva ritenuto soddisfacente per escludere il reato il certificato di iscrizione del Casale nel registro degli esercenti mestieri ambulanti per esercitare la raccolta di rottami.

La corte leccese, dal canto suo, ha confermato l'assoluzione perché il evento non sussiste, ritenendo che il mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita autorizzatorio/sanzionatorio di cui ai citati artt. 30 e 51 presuppone un’attività di gestione dei rifiuti, comprendente la raccolta da un produttore-detentore, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, solo rispetto alla quale assume rilievo l'iscrizione all'Albo statale dei gestori. L'attività ambulant